L’Associazione Italiana Sommelier Puglia, con sede legale in Noci, alla Via Michele Bianchi n. 38, Codice Fiscale 06066520724 Partita Iva 06066520724 in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Sig. Vito Sante Cecere, di seguito denominata “AIS PUGLIA” e la Parte Convenzionante
Premesso che
a) l’Associazione Italiana Sommelier è una Associazione con personalità giuridica il cui scopo primario è quello di qualificare la figura e la professione del Sommelier, promuovere la cultura e la conoscenza del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, svolgere attività di carattere culturale e didattico per incentivare il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche;
b) l’Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio per mezzo delle Associazioni Regionali, e quindi, in Puglia, per mezzo della AIS PUGLIA, costituita in conformità allo Statuto e al Regolamento nazionali e dotata di autonomia patrimoniale e autonoma capacità giuridica;
c) l’AIS PUGLIA ha interesse a stipulare accordi con esercizi commerciali, con professionisti, con enti culturali, al fine di ottenere, in favore dei propri soci, sconti, promozioni e agevolazioni sull’acquisto di prodotti, sulla fornitura di servizi, di prestazioni professionali, di spettacoli, attività culturali, attività turistiche etc.
Convengono e stipulano quanto segue
Art. 1: Premesse
Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
Art 2: Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha come oggetto l’obbligo della Parte Convenzionante di riconoscere ai soci AIS le agevolazioni inserite nel documento con sconto minimo del 10%
Art 3: Destinatari delle agevolazioni
Le agevolazioni e gli sconti oggetto della presente convenzione sono riservati esclusivamente ai Soci AIS, identificati a mezzo esibizione della relativa tessera in corso di validità per l’anno di cui trattasi.
La tessera contiene il logo “Associazione Italiana Sommelier”, il nome e il cognome del socio, il numero di tessera, l’indicazione dell’anno solare di validità.
La tessera non è cedibile e può essere utilizzata solo dalla persona titolare della stessa.
È onere della Parte Convenzionante accertarsi della identità del richiedente e della sua posizione associativa, esonerando l’AIS PUGLIA da qualsivoglia responsabilità per l’uso improprio della tessera stessa.
Art. 4: Attività promozionali della convenzione
L’AIS PUGLIA si impegna a rendere nota la presente convenzione, ed in particolare gli sconti e promozioni concordate, attraverso i propri strumenti di comunicazione (Sito Internet, pagina Facebook, altri Social ecc.) e con ulteriore materiale promozionale ed informativo ritenuto idoneo a tale scopo.
A tal fine, la Parte Convenzionante, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza espressamente l’AIS PUGLIA ad utilizzare e pubblicare sul proprio Sito Internet, pagina Facebook, altri Social e su ulteriori mezzi di comunicazione, anche cartacei, la denominazione, l’indirizzo, il numero telefonico, l’indirizzo email, il sito web e ove necessario, il logo di essa Parte Convenzionante, a titolo informativo e pubblicitario della presente convenzione.
La Parte Convenzionante, a sua volta, si impegna ad esporre, all’interno del proprio esercizio, in posizione ben evidente, il logo dell’AIS PUGLIA ricevendo, sin d’ora, con la sottoscrizione della presente, apposita autorizzazione al suo utilizzo.
L’AIS PUGLIA e la Parte Convenzionante si rilasciano reciprocamente autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e successive modifiche esclusivamente in relazione alle finalità della presente convenzione, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Art. 5: Corrispettivi
Nulla è dovuto tra le parti per quanto oggetto della presente convenzione.
In particolare, la presente convenzione non comporta alcun onere per l’AIS PUGLIA, e pertanto la Parte Convenzionante, a fronte delle agevolazioni offerte ai soci AIS, nulla avrà a pretendere dall’AIS PUGLIA, così come nessun onere, di qualsivoglia natura, dovrà gravare sui soci stessi.
Art. 6: Durata della convenzione
La presente Convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione. Essa si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi entro il 30 novembre dell’anno in corso.
La Parte Convenzionante è obbligata, per tutta la durata della convenzione, a mantenere gli sconti e le agevolazioni concordate.
È comunque facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla presente convenzione in qualunque momento a mezzo di Racc. a. r. da inviarsi con un preavviso di 30 giorni, senza che ciò comporti alcun obbligo e/o onere a carico di ciascuna delle parti. Le parti contraenti si impegnano a dare tempestiva comunicazione ai soci del mancato rinnovo della convenzione o della sua cessazione per intervenuto recesso.
Art. 7: Modifiche ed integrazioni
Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere approvata da entrambe le parti per iscritto.
Art. 8: Risoluzione
In caso di inadempimento ad una delle prestazioni di cui al presente accordo, la Parte inadempiente avrà la facoltà di diffidare l’altra parte all’adempimento inviandole una comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, contestata la violazione, le assegnerà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, indicando espressamente che la mancata sanatoria della violazione entro il termine assegnato determinerà la risoluzione di diritto della presente Convenzione.
Ove la parte inadempiente non ponga rimedio alla violazione nel predetto termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto con decorrenza dalla scadenza del suindicato termine senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Art. 9: Foro esclusivo
In caso di controversia in ordine all'interpretazione del presente contratto, si prevede come Foro esclusivamente competente quello di Bari, con esclusione di qualsivoglia Foro alternativo e/o concorrente.
Art. 10: Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai seguenti recapiti:
Associazione Italiana Sommelier Puglia, con sede legale in Noci, alla Via Michele Bianchi 38
PEC aispuglia@pec.it